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N.        di Registro

&SYSRAGS

&SYSLOCA &SYSPROV

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI COTTIMO RELATIVO AI LAVORI DI &A9.

In data &datcot i Signori:

- &DIRLP, nato a &DIRCN il &DIRDN, cod.fiscale &DIRCF, e domiciliato per la qualifica presso il &SYSRAGS - Dirigente del Settore Lavori Pubblici del &SYSRAGS (Ente con codice fiscale e Partita I.V.A. n. &SYSPIVA ), di seguito denominato per brevità anche "Comune";

- &AZ1!E - legale rappresentante dell’Impresa &AZ1 (avente numero di partita I.V.A. &AZ1!V), con sede in &AZ1!L &AZ1!P , Impresa che di seguito verrà denominata per brevità anche "Impresa";

P R E M E S S O

  1. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28 Febbraio 1997, modificata ed integrata con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 8 Giugno 1998, entrambe esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento in Economia", relativo ai lavori da affidare tramite "Cottimo";
  2. che con determinazione dirigenziale n. &B2A in data &datdet02, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l’offerta per i lavori di "&A9", per l’importo di &F17 per lavori ed oneri per la sicurezza, oltre l’I.V.A. per &ivalav01;

Tutto ciò premesso, tra i suddetti comparenti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto appresso:

ARTICOLO 1 – Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici affida all’Impresa &AZ1, con sede in &AZ1!L &AZ1!P, come sopra rappresentata, che accetta, l’esecuzione dei lavori di "&A9", per l’importo di &F17 comprendente gli oneri relativi ai piani di sicurezza ed &ivalav01 per l’I.V.A.

ARTICOLO 2 – I lavori si intendono affidati sotto l’osservanza scrupolosa e completa di tutte le condizioni previste nell’offerta presentata dall’impresa nonché alle condizioni particolari indicate nei successivi articoli.

Date le forme previste per i pagamenti non si fa luogo ad alcuna cauzione.

ARTICOLO 3 - I lavori consistono nella realizzazione delle seguenti opere:

&lavori01

ARTICOLO 4 - L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro giorni &durata1 (&durata1l) dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’opera ultimata è stabilita una penale di importo pari all’1 per mille dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale (art.117 DPR 554/1999).

ARTICOLO 5 – Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

E’ facoltà del Comune richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà alla certificazione della regolarità delle opere da utilizzare.

  1. ARTICOLO 6 – Al pagamento delle prestazioni si provvederà, in un’unica soluzione, al termine dei lavori, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre sei mesi dalla data di ultimazione.

La corresponsione dei pagamenti avrà luogo presso la Tesoreria Comunale, mediante appositi mandati, salvo che l’Impresa non abbia disposto in modo diverso a mezzo di comunicazione scritta al competente Ufficio di Contabilità della Ragioneria Comunale.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell’Impresa e le somme saranno riscosse direttamente dal legale rappresentante ovvero, da persone designate dallo stesso e risultanti da appositi atti allegati al presente contratto.

ARTICOLO 7 - Il presente contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento da parte dell’Impresa, ai sensi dell’art. 120 del DPR 21 Dicembre 1999, n. 554.

L’Impresa rinuncia a chiedere qualsiasi indennizzo qualora i lavori non venissero realizzati per impossibilità sopravvenuta successivamente alla stipulazione del presente atto.

ARTICOLO 8 - Il Comune, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 9 - Per tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Piombino ove ha sede l’Ufficio della Direzione Lavori.

ARTICOLO 10 – L’atto presente non viene sottoposto a registrazione fiscale non sussistendo l’obbligo di tale formalità, salvo il caso d’uso, ai sensi e per gli effetti del Dpr 26 Aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni sulle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

ARTICOLO 11 – Formano parte integrante e sostanziale del presente "Contratto di Cottimo", ancorché non materialmente allegati:

  1. l’offerta presentata dall’impresa;
  2. le determinazioni che hanno dato luogo all’approvazione dell’offerta;
  3. il piano della sicurezza predisposto secondo la normativa di legge.

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.

L’IMPRESA                                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

(dott. ing. &DIRLP)


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